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17 gennaio 2016
E' giunto questo Importante Comunicato della Giunta Nazionale Federagit Confesercenti sul D.M. dell'11 dic. 2015:
"Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio di abilitazione".
Il Decreto Ministeriale (D.M.) sulle Guide Turistiche (che stabilisce norme relative alla Legge 97/2013 art. 3, comma 3) è stato approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 26- 11- 15.
Contiene due provvedimenti :
a) Il Decreto Ministeriale recante l'individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell' abilitazione;
b) l'elenco, diviso per Regione, dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico riservati alle guide specializzate.
Il testo approvato non è stato ancora pubblicato. Dalle notizie che ci sono pervenute, sembra che sia in attesa del parere da parte della Corte dei Conti.
1) Dalla prima stesura del testo, un anno e mezzo fa, Federagit, insieme ad altre Associazioni di Categoria, ha espresso la sua contrarietà a questo Decreto Ministeriale.
La Legge 97 del 2013, all'art. 3, comma 3, prevedeva la stesura dell'elenco dei siti riservati, in base alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-180/1989) del 1991, che affermava che "i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata". Andava stilato tale elenco, ma successivamente il Governo ha considerato che le guide già abilitate non sono le guide "specializzate" di cui parla tale Sentenza del 1991, ma ha deciso che la figura di "guida specializzata" va creata ex-novo.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 13-12-1995, mai abrogato, recepisce tale Sentenza Europea del 1991 e considera che le guide specializzate ad illustrare i musei e monumenti storici di cui parla la Sentenza sono le guide che abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione a tali siti. Non c'era quindi bisogno di creare ex novo la figura della guida specializzata.
Questo Decreto Ministeriale non è una legge complessiva sulla professione di guida, che il Governo intende redigere nel prossimo futuro. Nel D.M. manca la definizione della professione, l'oggetto della sua attività. Per un candidato che vuole ottenere l'abilitazione, il D.M. non definisce le modalità per acquisirla, quali sono i titoli di studio per l'accesso alla professione, il tipo di esame che deve sostenere, quali competenze e formazione debba dimostrare. Per Federagit, bisognava prima redigere tale legge complessiva.
Federagit ha sostenuto, negli incontri e nelle lettere, che la Legge del 2013 che ha istituito la guida nazionale è sbagliata per un paese ricco di Beni Culturali come l'Italia ed ha squalificato la professionalità della guida. Il diritto europeo non l'imponeva, il Governo ha ceduto alle pressioni dei grandi Tour Operator europei, i cui interessi sono ben rappresentati nella Commissione Europea. Federagit ha inoltre ripetutamente protestato per l'esclusione, dall'elenco dei siti riservati, delle piazze storiche e di altri monumenti situati in spazi esterni.
Occorre tuttavia riconoscere che tale Decreto Ministeriale limita la de-regolamentazione che alcune lobby europee vorrebbero far passare in maniera indiscriminata. In Italia rimane la figura della guida "specializzata".
Con l'approvazione di tale Decreto, la normativa in vigore permette alle guide abilitate di effettuare visite guidate sul territorio nazionale, ma al di fuori dei siti riservati alle guide specializzate regionali.
Le guide europee che hanno dimostrato di essere guide nel loro paese, il cui nome è inserito nell'elenco pubblicato sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e Turismo (elenco che aumenta in modo esponenziale ogni anno) possono operare unicamente per prestazioni temporanee ed occasionali, al di fuori dei siti riservati.
Con tale Decreto il Governo ha dichiarato, compatibilmente con ciò che viene richiesto dalla UE, di voler tutelare la corretta illustrazione del patrimonio culturale e salvaguardare il lavoro delle guide abilitate in Italia dall'invasione di guide europee non qualificate.
2) In base al D.M., nel futuro le guide saranno "specializzate" per i siti riservati inclusi nell'elenco della Regione.
Nella prima stesura del testo del D.M., tutte le guide già abilitate avrebbero dovuto sostenere di nuovo un esame di abilitazione. Erano perfino previste tre abilitazioni diverse, a seconda della materia. Tutte le guide abilitate dovevano diventare regionali.
Federagit si è attivata in tutti i modi (lettere, comunicati stampa, manifestazioni) per richiedere modifiche sostanziali del testo.
Alle guide già abilitate interessa soprattutto il Capo IV sulle " Norme Finali e Transitorie".
Tutte le guide abilitate devono comunque ricertificare le competenze.
Nell'ultima stesura, le guide che non intendono ampliare le competenze da provinciali a regionali possono rimanere provinciali. Questo è importante: se una guida tenta l'ampliamento da provinciale a regionale e non supera la verifica, non perde tutto, può rimanere provinciale.
Pe le Regioni dove l'abilitazione è già regionale (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Umbria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), la ri-certificazione delle competenze sarà un pro-forma; la "selezione per titoli" consisterà nella presentazione dell'abilitazione già conseguita.
Per le Regioni dove l'abilitazione è provinciale, la guida già abilitata potrà scegliere se rimanere provinciale oppure estendere l'abilitazione di guida specializzata ai siti riservati della Regione.
C'è stato un miglioramento ottenuto sull'art. 7 comma 4. Con tale comma si tentava di permettere ai gestori museali, fondazioni ed enti locali di far effettuare visite guidate a persone prive di abilitazione, vanificando il Decreto stesso. Tale versione del comma è stata modificata.
Inizialmente era scritto che, fino a tali esami, tutte le guide, comprese quelle europee, possono effettuare visite guidate ovunque. Oltre al caos normativo che c'è dall'approvazione della Legge del 2013, per un paio d'anni ci sarebbe stata la de-regolamentazione totale, un'invasione dall'estero di persone non qualificate che avrebbe lasciato le guide italiane specializzate senza lavoro. Adesso, all'art 8 comma 1, è scritto che "Sino all'espletamento delle procedure abilitative e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel Decreto del Ministro. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la Regione non abbia avviato le procedure abilitative nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto".
Per tutte queste parti di Decreto abbiamo ottenuto delle modifiche sostanziali.
L'art. 8 comma 4, che stabilisce le modalità per effettuare l'estensione dell'abilitazione da provinciale a regionale, è la parte più controversa e contestabile del D.M. Quando il Decreto Ministeriale sarà pubblicato e conosceremo il testo definitivamente approvato, vi invieremo una nota al riguardo.
3) Il Governo e le Regioni hanno iniziato a scrivere una proposta di legge sulla professione di guida. Tale proposta crea ex novo la figura della guida non specializzata, chiamata anche generica, di primo livello o nazionale. L'esame di abilitazione verterebbe sull'intero patrimonio nazionale. Tale figura inedita si inserirebbe tra la guida specializzata e l'accompagnatore, togliendo competenze e lavoro alle due figure attualmente esistenti. Federagit da mesi sta scrivendo lettere esprimendo la più netta opposizione alla creazione di tale figura di guida non specializzata.
Il testo nelle foto allegate...
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